Come dicevamo nella precedente lezione, all'inizio del 2001 l’Ufficio
del garante per i dati personali ha espresso una posizione dichiarando
che raccogliere indirizzi di posta elettronica pubblicamente disponibili
a fini di spam sarebbe contrario alla L. 675/96, se l’azione
è commessa senza informativa e consenso dell’interessato.
Questa posizione di principio in realtà lascia ampi margini di
incertezza data la sua mancanza di un valore generale in quanto
sarebbe la definizione stessa di "dato personale" contenuta
nella legge (qualunque informazione relativa a persona fisica,
persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione,
ivi compreso un numero di identificazione personale) ad escluderne
l’automatica applicabilità.
Che cos'è un indirizzo di posta elettronica? E' davvero un
“dato personale”? Temo che non sia strettamente così,
almeno nella misura in cui un indirizzo di posta elettronica non
sia immediatamente ed univocamente riferibile ad un soggetto,
in assenza di tale collegamento diretto, infatti, non credo sia
possibile parlare di "dato personale" in senso tecnico.
Facciamo un esempio: se voi mandate una email a a.aguzzi@softwareplanet.net
tale indirizzo è facilmente associabile a una persona fisica con
cognome Aguzzi (in questo caso il sottoscritto), ma se l'indirizzo
fosse stato gzzndr69@yahoo.it? In questo caso a meno che
il titolare non dichiari ufficialmente di essere l’intestatario
dell’indirizzo è difficile che lo spammer possa associarlo
alla mia persona.
Il problema è che mentre gli indirizzi di residenza sono associati
a una persona nelle liste depositate all'anagrafe, per le email
il discorso non è così semplice. In fin dei conti che cosa ci
dice che a.aguzzi@softwareplanet.netsia
effettivamente il mio indirizzo di posta elettronica? Che cosa
rivela la formulazione di questo indirizzo?
Nulla più che un certo Aguzzi (credo ci siano almeno un migliaio
di persone con questo cognome in Italia) ha una mailbox attestata
su un non meglio qualificato dominio softwareplanet.net. Solo
dopo essersi collegati al sito, aver letto il mio corso sulla
privacy e visto i miei credits nella pagina dello staff si
apprende che il dr. Andrea Aguzzi è una persona realmente esistente.
E’ solo a questo punto che entra in gioco la L. 675/96,
perché solo ora un indirizzo generico è stato effettivamente collegato
a una persona fisicamente e realmente esistente e dotata di personalità
giuridica. Non esistendo una anagrafe (attenzione parliamo di
Internet, entità transnazionale per eccellenza) che consenta di
verificare la corrispondenza degli indirizzi e-mail alle identità
dei titolari e per il fatto che chiunque può scegliere il nickname
che preferisce, ci troviamo in un ambito di notevole inceretezza
e ambiguità. Paradossalmente, chi può davvero giurare che bill.gates@microsoft.com
sia l’effettivo indirizzo del capo della più importate società
di software del pianeta?
L'incertezza quindi regna sovrana anche in campo legislativo.
C'è da dire poi che a livello della legislazione italiana si è
sinora ritenuto di non applicare, in ragione della specifica finalità
politica od elettorale perseguita, la medesima disciplina prevista
per le comunicazioni non richieste in materia commerciale.
Tempo fa una associazione politica (i Radicali per pubblicizzare
Emma Bonino)aveva avviato una pervasiva strategia di comunicazione
per via telematica, avvalendosi di un indirizzario di e-mail
di privati cittadini, all’insaputa e senza il consenso
di questi ultimi. Tale indirizzario era stato apprestato, secondo
l’associazione, tramite un software capace di archiviare
indirizzi e-mail visualizzati su pagine web che sono accessibili
a chiunque in rete.
Tale comportamento era ammissibile?
Anche se la mail viene recapitata in mancanza del consenso espresso
dell'abbonato, il divieto dell’art. 10 prende in considerazione,
però, soltanto il caso in cui la comunicazione è effettuata per
scopi di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta,
ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva.
Per questi motivo, si è considerata l’opportunità di esonerare
i soggetti politici (partiti e movimenti, comitati promotori di
liste elettorali, singoli candidati, ogni altro soggetto che effettui
operazioni di trattamento dei predetti dati per esclusiva finalità
di comunicazione politica o di propaganda) dall’obbligo
di informativa, qualora si impieghino dati estratti da pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, e
qualora il materiale di propaganda non permetta un agevole inserimento
della normativa, sino al termine della tornata di consultazioni
elettorali in corso.
Ne deriva che, se il Garante non ha vietato il mail spamming,
né avrebbe potuto vietarlo tout-court, è semplicemente
perché il nostro ordinamento considera illecito soltanto lo spamming
commerciale, mentre mostra di preferire una soluzione di compromesso,
mediata dai principi di correttezza del trattamento, nelle altre
ipotesi.
Ma per l'azienda che vuole farsi pubblicità in internet senza
offendere nessuno che possibilità ha .. oltre allo spam?
Lo vedremo nella prossima lezione.
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