Dopo lo Spam tocchiamo un argomento estremamente interessante: è possibile
(e lecito) per un datore di lavoro utilizzare e-mail e tracciati
delle navigazioni in internet per monitorare e controllare l'attività
dei propri collaboratori? Sempre più spesso infatti i mezzi di
informazione pubblicano notizie di tentativi da parte dei datori
di lavoro di monitorare e controllare l'attività dei lavori stessi
attraverso gli stessi mezzi informatici forniti per lo svolgimento
della normale attività lavorativa. In queste lezioni cercheremo
di analizzare il fenomeno confrontandolo con quanto previsto dallo
Statuto dei lavoratori e dalla legge italiana.
Cercheremo cioè di trovare un risposta sensata alle seguenti due
domande:
1) In che limiti il lavoratore dipendente può utilizzare il computer
aziendale, di cui abbia l’uso, a fini personali?
2) In che limiti il datore di lavoro può accedere al computer
utilizzato dal dipendente e rilevare i dati inseriti, sia personali
che lavorativi?
Tengo a precisare come una risposta diretta e precisa non esiste
e che quindi dovremo affidarci a una ricostruzione e interpretazione
di quanto previsto dalla legge, questo campo è infatti oggetto
di un notevole dibattito da parte delle varie forze in gioco,
politiche, parlamentari, sindacali e imprenditoriali.
L'articolo 4 della legge 300/70 (il cosiddetto "Statuto dei
lavoratori") stabilisce che è vietato all'imprenditore utilizzare
sistemi che consentano il controllo a distanza dell'attività lavorativa
dei dipendenti; è tuttavia ammessa la possibilità di installare
sistemi che abbiano finalità organizzative o produttive (come
nel caso dei telefoni elettronici, dei computer e dei tesserini
magnetici) e che consentano anche il controllo a distanza dei
lavoratori, a condizione che venga preventivamente (cioè
prima dell'installazione) raggiunto un accordo con le Rappresentanze
Sindacali Aziendali circa le modalità di utilizzo di tali apparecchiature.
In mancanza di accordo con le RSA, su richiesta del datore di
lavoro, deve essere l'Ispettorato provinciale del Lavoro a stabilire
le modalità di uso delle apparecchiature elettroniche.
In assenza di tali definizioni dell'utilizzo dei sistemi elettronici,
la loro installazione e il loro utilizzo debbono ritenersi assolutamente
illegittimi e contrari alla legge. In tali casi è possibile rivolgersi
sia al giudice del lavoro, sia al giudice penale per chiedere
che sia inibito al datore di lavoro di continuare a utilizzare
sistemi che consentano il controllo a distanza dei lavoratori.
Gli accordi di regolamentazione di tali sistemi invece debbono
essere finalizzati a impedire la individuazione dell'utente. In
altre parole, la chiave di accesso al sistema (la cosiddetta password)
anziché essere individuale, e consentire il riconoscimento del
soggetto, deve essere collettiva (perlomeno per gruppi omogenei
di lavoratori) per consentire quindi l'anonimato all'utente e
impedire l'attività di controllo che la legge vieta.
Nella prossima lezione parleremo della legittimità o meno del
controllo delle e-mail comparandole con quanto prevede lo Statuto
dei lavoratori per l'intercettazione delle telefonate.
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