Come anticipato nella precedente lezione, cercheremo di rispondere a questa
domanda facendo un confronto con quanto previsto in tema di monitoraggio
delle telefonate personali sul luogo di lavoro.
Come già detto in precedenza, il nostro ordinamento (all'art.
4 L. 300/70) stabilisce che è vietata qualunque forma di controllo
a distanza sull'attività dei dipendenti effettuata a mezzo di
impianti audiovisivi o di altre apparecchiature. Ne consegue che
per chi utilizza il telefono come strumento di lavoro si pone
immediatamente un problema di violazione dell'art. 4, in quanto
il datore di lavoro è in grado di controllare a distanza, l'attività
del dipendente.
In secondo luogo l'art. 8 L. 300/70 stabilisce che è fatto divieto
al datore di lavoro di svolgere indagini sul dipendente che non
siano relative alla sua attitudine personale. Ora, la ricostruzione
delle telefonate personali di un soggetto può consentire di verificare
che ha telefonato sovente al suo sindacato, al suo partito politico,
all'istituzione religiosa di cui per ipotesi faccia parte, e consente
quindi di ricostruire un profilo del dipendente, sul piano dei
rapporti sociali, che altro non è se non un'indagine sulle opinioni,
e comunque su tutta una serie di fatti estranei alla valutazione
dell'attitudine professionale del dipendente. Quindi si può sicuramente
parlare anche di violazione dell'art. 8 L. 300/70.
Da notare che sia l'art. 4 che l'art. 8 sono anche sanzionati
penalmente.
Le centraline telefoniche elettroniche sono poi ancora probabilmente
sospette sul piano dell'antisindacalità o comunque su quello della
libertà sindacale, in quanto con la registrazione del numero chiamato
consentono di verificare, ad esempio, quante volte in un certo
periodo di tempo, ogni lavoratore abbia telefonato alla propria
organizzazione sindacale, con ciò consentendo al datore
di lavoro una sorta di graduatoria dell'impegno sindacale "interno".
La stessa cosa potrebbe configurarsi per quanto riguarda il controllo
delle e-mail: invece di un centralino telefonico abbiamo un server
dedicato e al posto dei numeri telefonici abbiamo degli indirizzi,
un discorso analogo può essere fatto relativamente alla navigazione
in internet con analisi e verifica dei tracciati lasciati sui
server. Relativamente alle e-mail c'è da aggiungere il fattoche
diversamente dalla telefonate, di cui il centralino tiene traccia
solo del numero chiamato, nei server viene memorizzato anche il
testo della mail, lasciando il campo a una violazione ben più
pesante di quella prevista nel caso delle telefonate e investendo
anche la legge 675/96 sul diritto alla privacy.
Se dati che nulla hanno a che vedere con la capacità professionale
dei dipendenti vengono raccolti e aggiornati dalla azienda, sembra
chiaro che anche questa normativa viene violata. E allora, dato
che le norme in questione sono anche sanzionate penalmente, potrebbe
forse essere opportuna la presentazione di un esposto alla autorità
giudiziaria.
Ma che si può fare contro questa invadenza molesta e qual'è il
rischio effettivo di questi controlli? Il seguito alla prossima
puntata!
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