Un mezzo di comunicazione come internet, dove le informazioni possono
circolare ad alta velocità e su scala mondiale, pone notevoli problematiche
e interrogativi dal punto di vista della tutela della privacy. In
mancanza di una regolamentazione adeguata internet può infatti trasformarsi
rapidamente da strumento principe della libertà di comunicazione
e di espressione in un meccanismo di orwelliana memoria per la creazione
di organizzazioni di controllo di massa delle attività dei cittadini.
Il caso Echelon, un sistema segreto angloamericano di spionaggio
di tutte le comunicazioni civili, ha suscitato non poche perplessità
e preoccupazioni in chi vede la necessità di garantire la riservatezza
e la sicurezza dei dati "sensibili" di ciascun cittadino.
Due luoghi comuni molto frequentati dai dibattiti odierni nel nostro
paese sono: il primo che "non cè privacy senza sicurezza"
e il secondo che lattuale tecnologia di base che supporta
le funzionalità Internet sia in pieno contrasto con la neonata legge
sulla privacy.
Ogni che volta che si entra in internet le informazioni che ogni
navigatore lascia dietro di sè sono già sufficienti a identificarlo,
se poi vengono condite con le informazioni aggiuntive richieste
per questo o quel servizio/software gratuito, la schedatura è completa.
E non sembra che la gente sia particolarmente informata o conscia
di tutto ciò.
Lo scoglio della percentuale bassa delle famiglie che possiedono
e utilizzano in modo già "evoluto" un PC sta per essere
elegantemente superato con la Web-TV. In particolare i settori bancario
e assicurativo sono già in fibrillazione e stanno studiando tutte
le possibilità di offrire i propri servizi direttamente on-line,
creando così un nuovo canale di vendita.
Il problema è: dopo la prima generazione di software/servizi su
Internet, chi non resisterà ad ampliare la offerta con fornitori
consigliati o con prodotti di interesse specifico per il cliente,
dedotti in modo logico dalle informazioni "elettroniche"
lasciate dal cliente stesso?
Le soluzioni a questi problemi sono quelle di garantire al cittadino/cliente
la sicurezza sia sul piano legislativo che su piano "hardware/tecnologico".
Per quanto riguarda il nostro ordinamento giuridico, il diritto
alla privacy viene tutelato dalla legge n. 675/1996 "Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali", in attesa che venga emanata una normativa apposita,
per la tutela della privacy su Internet, in applicazione della delega
conferita al Governo dalla legge n. 6761996.
Questa garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga
nel rispetto delle libertà fondamentali e della dignità delle persone
fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità
personale garantisce, e inoltre i diritti delle persone giuridiche
e di ogni altro ente o associazione.
Ai sensi della legge il trattamento dei dati personali comprende
qualsiasi operazione applicata ai dati stessi, come la raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione,
selezione, utilizzo, comunicazione, diffusione, cancellazione e
distruzione (art. 1, comma 2 lett. b).
La tutela riguarda quei dati dotati del carattere della personalità
e viene definita personale qualunque informazione relativa alla
persona fisica, persona giuridica, ente o associazione identificati
o identificabili, anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi
altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale
(lett. c).
Il trattamento dei dati personali da parte di privati o enti pubblici
è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato (art. 11)
e, in ogni caso, è necessario che l'interessato sia previamente
informato circa le modalità e finalità del trattamento cui sono
destinati i dati, nonché di tutta una serie di informazioni
che gli permettano di esercitare i propri diritti, indicati all'art.
13, o prestare il proprio consenso, quando necessario, in modo libero
e consapevole.
I dati personali devono comunque essere trattati in modo lecito
e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati,
espliciti e legittimi: i dati devono inoltre essere esatti, aggiornati,
pertinenti e non eccedenti le finalità per le quali sono stati raccolti
o successivamente trattati (art. 9).
Larticolo 7 prevede che ogni trattamento deve inoltre essere
preventivamente notificato al Garante, con l'indicazione delle modalità,
finalità, natura dei dati, ambito di comunicazione ecc., per essere
inserito nel registro generale dei trattamenti.
L'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge grava sul titolare
del trattamento, definito come la persona fisica, persona giuridica
e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono
le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento
dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza (art.
1), con lobbligo dell'adozione di idonee misure di sicurezza,
pena l'applicazione delle sanzioni stabilite dalla legge.
Nella prossima lezione vedremo chi sono i personaggi coinvolti nel
gioco della privacy e quali regole rispettare.
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